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Diritto all'oblio

Per concretizzare il diritto all’oblìo, TicinOnline mette a disposizione il seguente formulario da riempire.

Il Consiglio svizzero della stampa ha emesso alcune raccomandazioni (tra le quali la direttiva n 7.5) che chiediamo al lettore di leggere prima di procedere:

Direttiva 7.5 - Diritto all'oblio (https://presserat.ch/13960.htm)

Esiste un diritto del condannato all’oblio. Tale diritto vale a maggior ragione in caso di abbandono del procedimento e di assoluzione. Il diritto all’oblio non è però assoluto: il giornalista può adeguatamente riferire di procedimenti precedenti se un interesse pubblico prevalente lo giustifica, per esempio nel caso in cui vi sia un rapporto tra il comportamento passato della persona e i fatti cui il servizio si riferisce.

«Il diritto all’oblio» vale anche per i media online e per gli archivi digitali. Su richiesta motivata, le redazioni devono verificare se si impone una successiva anonimizzazione o un’attualizzazione del dato esistente nell’archivio elettronico. In caso di correzione le redazioni devono fare un’annotazione supplementare, la versione antecedente non può essere semplicemente sostituita. Richieste di cancellazione devono essere respinte. Inoltre i giornalisti sono tenuti a verificare le fonti reperite su internet e negli archivi in modo particolarmente critico.

Riassunto (https://presserat.ch/29570.htm)

Non esiste più il «diritto all'oblio»?

Il cosiddetto «diritto all'oblio» è un concetto superato nell'era digitale? Può essere tollerato che un'informazione risalente a molto tempo prima, in quanto inserita a tempo indetermiato in un archivio elettronico, sia facilmente accessibile a chiunque? Il Consiglio della stampa ha cercato di dare una risposta al difficile interrogativo affrontando il problema di propria iniziativa.

Il Consiglio è del parere che non si debba considerare con sufficienza la possibilità che la notizia di una condanna inserita a tempo indeterminato negli archivi elettronici, per esempio, di un giornale, risulti come tale facilmente accessibile da chiunque. Il «diritto all'oblio» dovrebbe trovare applicazone anche nei media online e negli archivi digitalizzati. Ovviamente non si può pretendere dalle redazioni che l'archivio sia periodicamente verificato per correggere o eventualmente aggiornare le notizie che contiene. Questo si può richiedere solo agli archivi cui l'accesso è regolato dall'identificazione di chi vi accede e da una parola d'ordine. Dovrebbe però essere riservato, nel rispetto della proporzionaità, l'accoglimento di un'istanza motivata quando fosse documentato che è in gioco il diritto alla protezione della privacy e il rischio di procurare alla persona un grave e imminente pregiudizio. Il Consiglio della stampa esorta inoltre i giornalisti a verificare sempre le notizie reperite in Internet o negli archivi digitali e a cercare conferma da più fonti dei dati desunti. Occorre inoltre che nelle notizie in Internet sia compreso il rinvio a eventuali precisazioni o rettifiche. Nel caso di messe a punto di particolare importanza non basta riscrivere la notizia: occorre che alla prima imprecisa notizia sia allegato un segnale che rinvia alla precisazione.

ATTENZIONE:
Non verranno prese in considerazione le richieste di diritto all’oblio inviate per posta tradizionale.
Ogni richiesta deve essere effettuata tramite questo formulario
Nuovo formulario a questo indirizzo: https://mytio.ch/oblio/