Cerca e trova immobili

CANTONEI titoli universitari sono protetti per legge

01.06.23 - 11:09
Diventa operativa la legge contro i titoli di studio “farlocchi”.
Ti-Press
I titoli universitari sono protetti per legge
Diventa operativa la legge contro i titoli di studio “farlocchi”.

BELLINZONA - Oggi entra in vigore la modifica della Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca, che ora si chiamerà più semplicemente Legge sulle scuole universitarie (LSU). Il fulcro delle modifiche apportate dal Consiglio di Stato alla LSU e al relativo regolamento è l’introduzione della protezione dei titoli accademici conferiti dagli istituti accreditati, a tutela della qualità e della reputazione del sistema universitario ticinese e svizzero.

La proposta era stata approvata a marzo dal parlamento. «La necessità di rafforzare gli strumenti legislativi volti a combattere con efficacia il fenomeno dei sedicenti istituti universitari - scrive il DECS - nasce dalle note vicende giudiziarie legate a istituti che negli ultimi anni si sono affacciati sul suolo cantonale con l’intento di offrire formazioni e diplomi presentandole come di livello universitario». Il diritto cantonale già tutela le denominazioni quali università, universitario, scuola universitaria professionale, accademico, facoltà, ecc. Con la nuova modifica di legge appena entrata in vigore, il Consiglio di Stato integra nella legislazione cantonale anche la protezione dei titoli di studio di grado terziario universitario (bachelor, master, dottorato, licenza, laurea) conferiti dalle scuole universitarie cantonali accreditate. La norma cantonale prevede sanzioni penali per i trasgressori.

«I nuovi articoli di legge sono volti a preservare il sistema universitario cantonale, limitando ancor più l’operatività di enti sprovvisti del necessario accreditamento istituzionale che propongono percorsi di studio di grado terziario che non possiedono la certificazione di qualità e di conformità con gli standard nazionali e internazionali. Tutto ciò, a tutela della reputazione dell’offerta formativa accademica ticinese e svizzera nel mondo, come pure delle studentesse e degli studenti che possono essere tratti in inganno da informazioni fuorvianti».

La nuova normativa ha effetto anche su enti operanti nel Cantone che fungono da sede svizzera di università estere: tali enti formativi o le università estere che rappresentano non possono più erogare titoli di studio universitari senza essere in possesso dell’accreditamento istituzionale ottenuto presso le competenti autorità federali (AAQ), a garanzia della qualità dell’insegnamento impartito e della validità dei titoli conseguiti.

Allo scopo di consentire agli enti non accreditati attivi sul territorio cantonale di regolarizzare la loro situazione, la nuova legge cantonale prevede un termine di 3 anni per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale. 

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
COMMENTI
 

IlBiologo 10 mesi fa su tio
Un provvedimento di legge che il Cantone Ticino aveva già sollecitato alla Conferenza universitaria nel 2014. Ci si arriva finalmente con un pizzico di ritardo bernese...

Frankeat 10 mesi fa su tio
Fatta la Legge...troveranno l'inganno
NOTIZIE PIÙ LETTE