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CANTONECanapa “light”: cambiano le regole, ma resta l’autorizzazione

25.10.17 - 13:14
Il Consiglio di Stato ha approvato la modifica del regolamento cantonale
TiPress
Canapa “light”: cambiano le regole, ma resta l’autorizzazione
Il Consiglio di Stato ha approvato la modifica del regolamento cantonale

BELLINZONA – Non soltanto i prodotti alimentari a base di canapa “light” (con tenore di THC inferiore all’1% e quindi legale), ma anche i derivati conformi alla legge federale sulle derrate alimentari non sottostanno più alle disposizioni cantonali. Tuttavia dal punto di vista della coltivazione e della vendita non cambia nulla: in Ticino, a differenza del resto della Svizzera, serve ancora un’autorizzazione. È quanto ha spiegato poco fa il consigliere di Stato Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle istituzioni, dopo che stamani il Governo ha approvato la modifica del regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti.

All’inizio degli anni Duemila, lo ha ricordato il consigliere di Stato, le autorità ticinesi si erano dovute confrontare con la dilagante vendita di canapa sotto forma di “sacchetti profumati”. «Una situazione che aveva portato alla creazione di una legge e di un regolamento ad hoc, con cui era stato possibile intervenire in maniera più incisiva e porre freno al fenomeno». Ora, pur adattando il regolamento all’evoluzione federale, il Cantone intende mantenere un alto livello di vigilanza, «per evitare che dalla legalità si scivoli nell’illegalità» ha sottolineato Gobbi.

Allora cosa cambia con la modifica del regolamento? In sostanza «la formulazione dell’articolo è più chiara» ha spiegato il tenente Elia Arrigoni, capo della Sezione amministrativa della polizia cantonale. E si parla anche di meno burocrazia e di nuovi moduli. Alla fin dei conti,  l’obiettivo dichiarato è – lo ha ribadito Gobbi – «di mantenere un equilibrio tra la libertà economica da una parte e il bisogno di sicurezza dall’altra».

Ecco l’articolo modificato:

1 Non sottostanno alle disposizioni della legge i prodotti e i derivati a base di canapa comprovati essere conformi alla legislazione federale sulle derrate alimentari.

1bis La comprovata conformità può essere richiesta in ogni momento o verificata d’ufficio dalla polizia.

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