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CANTONELegge federale sull’assicurazione invalidità, adeguamenti condivisi dal Governo

08.03.16 - 14:53
Legge federale sull’assicurazione invalidità, adeguamenti condivisi dal Governo

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato condivide gli adeguamenti che interessano l’assicurazione invalidità posti in consultazione dal Consiglio federale.

Il 7 dicembre 2015, nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’assicurazione invalidità. il Consiglio federale ha posto in consultazione una serie di adeguamenti della relativa legge, accompagnati da un rapporto esplicativo. L’assicurazione invalidità (AI) ha un ruolo molto importante nel sistema svizzero di sicurezza sociale.

I suoi scopi sono:
- l’integrazione lavorativa,
- la sostituzione del reddito a causa dell’invalidità e
- il sostegno a una vita autonoma e responsabile.

Le varie revisioni, attuate nell’ultimo decennio (4a, soprattutto la 5a e 6a), stanno mostrando i loro effetti e l’AI riesce ad adempiere sempre meglio alla sua missione che discende dal principio della priorità all'integrazione lavorativa. L’evoluzione positiva del numero delle nuove rendite lo conferma. Questa tendenza si ripercuote positivamente anche sulle prestazioni complementari AI.

Le varie revisioni dell'AI non hanno ancora prodotto gli effetti attesi per alcuni gruppi di assicurati:
- i bambini affetti da un'infermità congenita riconosciuta o da disturbi dello sviluppo;
- i bambini e i giovani con disturbi delle abilità scolastiche e disturbi comportamentali e i giovani affetti da malattie psichiche;
- gli adulti affetti da malattie psichiche.

Il numero delle nuove rendite erogate per motivi psichici è rimasto costante. La diminuzione delle nuove rendite nella fascia d'età tra i 18 e i 24 anni è meno significativa che nelle altre, preso atto comunque che in Ticino la situazione è migliore che nel resto della Svizzera.

Il Consiglio federale intende migliorare il sostegno ai bambini, ai giovani e agli assicurati affetti da malattie psichiche, in modo da incrementare le possibilità integrative. La modifica migliora pure il sostegno ai datori di lavoro e rafforza la collaborazione con i
medici.

In sintesi per:
- i bambini affetti da un'infermità congenita riconosciuta o da disturbi dello sviluppo va aggiornato il vigente elenco delle infermità congenite prese a carico dall’AI, utilizzando i medesimi criteri dell’assicurazione malattie e ponendo maggiore attenzione alle malattie rare;
- i bambini e giovani con disturbi nelle abilità scolastiche e disturbi comportamentali e i giovani affetti da malattie psichiche, i passaggi dalla scuola alla prima formazione professionale e dalla formazione professionale al mercato del lavoro sono essenziali. Agli adolescenti e ai giovani adulti dovranno essere forniti consulenza e accompagnamento in funzione dei loro bisogni e a lungo termine. L'AI riuscirà a farlo meglio coordinando la collaborazione fra gli attori del sistema sanitario (i medici in particolare), la scuola (il supporto agli istituti scolastici sarà intensificato con il cofinanziamento di formazioni transitorie cantonali, per facilitare la prima formazione professionale), la formazione professionale (con la figura del case manager che funge da persona di riferimento per l’ufficio AI e facilita l’individuazione delle situazioni a rischio in età scolastica) e i datori di lavoro (incrementando il sostegno). Le prime formazioni professionali dovranno essere maggiormente orientate al mercato del lavoro, al fine di aumentare ulteriormente il successo dell'integrazione. L'adeguamento delle indennità giornaliere AI consentirà di incrementare gli incentivi all'integrazione per gli apprendisti e le loro aziende formatrici.
- gli adulti affetti da malattie psichiche la consulenza e l'accompagnamento per gli assicurati e i loro datori di lavoro dovranno essere facilmente accessibili, tempestivi e, se necessario, di lunga durata. Inoltre, i provvedimenti d'integrazione andranno applicati con maggiore flessibilità.

La riforma, per maggiore equità e incentivazione al lavoro, ripropone pure l’introduzione del modello delle rendite lineari anche nell’AI, presentata con il secondo pacchetto della sesta revisione. È una modifica importante, soprattutto per le casse di compensazione AVS/AI/IPG competenti a erogare le rendite, che riprende in parte quanto fa l’assicurazione contro gli infortuni. Il Consiglio di Stato preferisce la variante che propone la rendita intera a partire da un grado di invalidità del 70 per cento. La soglia massima rimarrebbe immutata rispetto ad oggi, prevenendo trasferimenti di spesa sulle PC AI e quindi sui Cantoni.

Infine, il Consiglio di Stato auspica che la Confederazione colga l’occasione per adottare un approccio più generale, avendo riguardo alle altre assicurazioni sociali interessate (assicurazione malattia, infortuni, disoccupazione, prestazioni complementari) e al rischio di trasferimento di spesa sulle altre assicurazioni sociali e sui Cantoni.

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