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SVIZZERA«Maggior protezione per le vittime di reati»

01.12.17 - 14:43
Il Governo propone una serie di modifiche del CPP. «Il diritto degli imputati dovrebbe essere parzialmente limitato per impedire che essi facciano concordare le loro deposizione con quelle di altri»
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«Maggior protezione per le vittime di reati»
Il Governo propone una serie di modifiche del CPP. «Il diritto degli imputati dovrebbe essere parzialmente limitato per impedire che essi facciano concordare le loro deposizione con quelle di altri»

BERNA - Il diritto degli imputati dovrebbe essere parzialmente limitato per impedire che essi facciano concordare le loro deposizioni con quelle di altre persone. Inoltre, la posizione delle vittime di reati dovrebbe essere rafforzata. Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione fino a metà marzo una serie di modifiche del Codice di procedura penale (CPP).

Il governo risponde così agli auspici del Parlamento. Il CPP è stato armonizzato a livello nazionale nel 2011. Da allora, sono state sollevate critiche da parte degli esperti del settore e sono state presentate diverse proposte di riforma. Il Consiglio federale ha preferito attendere qualche anno dall'entrata in vigore del CPP prima di procedere a una verifica complessiva e a una sua revisione.

Ora, dopo il deposito di una mozione in tal senso della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, il governo ha ritenuto che fosse giunto il momento per una modifica delle disposizioni che hanno comportato difficoltà nell'applicazione del CPP.

L'aspetto maggiormente criticato del diritto attualmente in vigore è la regolamentazione dei diritti di partecipazione, che consente alle parti di presenziare a tutte le assunzioni di prove e soprattutto agli interrogatori dei coimputati. Questo diritto, si legge in una nota governativa odierna, risulta problematico in quanto consente ai coimputati di adattare le loro dichiarazioni per farle collimare.

Il progetto posto in consultazione prevede dunque una limitazione dei diritti di partecipazione, qualora vi fosse il timore che un imputato possa adeguare la propria deposizione a quelle della persona interrogata. Si tratta soprattutto del caso in cui l'imputato non è ancora stato interrogato in merito ai fatti.

Tuttavia tale limitazione sarà moderata, dato che i diritti di partecipazione controbilanciano la forte posizione del Ministero pubblico nella procedura preliminare, precisa ancora il comunicato.

Interessi delle vittime - Gli interessi delle vittime dovrebbero inoltre essere presi maggiormente in considerazione. Per far questo, il Consiglio federale propone di modificare due elementi nella procedura del decreto d'accusa.

Per poter riprendere una vita normale dopo quanto hanno subìto, le vittime di reati hanno spesso bisogno che un tribunale giudichi i fatti nell'ambito di una procedura ordinaria. Per tale motivo il Ministero pubblico non dovrebbe poter decidere con un decreto d'accusa se la vittima partecipa al procedimento penale e se si prevede una pena pecuniaria superiore alle 120 aliquote giornaliere o una pena detentiva superiore a quattro mesi.

Inoltre, in futuro, il Ministero pubblico potrà giudicare anche determinate pretese civili nel quadro della procedura del decreto d'accusa.

Ricorso limitato al Tribunale federale - Il ricorso al Tribunale federale (TF) dovrebbe inoltre essere limitato. In futuro, si potranno impugnare soltanto le decisioni dei tribunali d'appello cantonali, autorità giudiziarie di ultima istanza nei cantoni. Di conseguenza, le deroghe attualmente previste nel CPP saranno eliminate, contribuendo così a sgravare il TF.

Oggi, infatti, talune decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi possono essere impugnate direttamente davanti al Tribunale federale. Si attribuiscono così al TF i compiti di una prima giurisdizione di ricorso in violazione del sistema giudiziario.

Il progetto presentato oggi prevede che il Ministero pubblico sarà obbligato a interrogare l'imputato prima di emanare un decreto d'accusa. In futuro, inoltre, non sarà più chi dirige il procedimento a designare un difensore d'ufficio, bensì un servizio indipendente. In tal modo si terrà conto della critica secondo cui il diritto vigente consente al Ministero pubblico di determinare il rappresentante della controparte.

Infine, saranno leggermente allentati i requisiti per ordinare la carcerazione preventiva e di sicurezza in caso di rischio di recidiva.
 
 

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