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GINEVRARichiedente asilo detenuto a torto in virtù dell'accordo di Dublino

18.05.16 - 15:10
Lo sentenzia il Tribunale federale, accettando il ricorso di un cittadino afgano trasferito due mesi fa in Bulgaria
Richiedente asilo detenuto a torto in virtù dell'accordo di Dublino
Lo sentenzia il Tribunale federale, accettando il ricorso di un cittadino afgano trasferito due mesi fa in Bulgaria

GINEVRA - Un richiedente asilo non può essere collocato in detenzione solo perché ha presentato una richiesta di asilo in un altro Stato che applica l'accordo di Dublino. Lo sentenzia il Tribunale federale (TF), accettando il ricorso di un cittadino afgano trasferito due mesi fa in Bulgaria.

L'uomo ha presentato una domanda di asilo nel dicembre scorso, dopo essere giunto in Svizzera dalla Bulgaria. Dato quest'ultimo fatto, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha deciso di non entrare nel merito della sua domanda.

Nello stesso tempo, in applicazione dell'accordo di Dublino, la SEM ha ordinato il ritorno del richiedente asilo in Bulgaria. Per garantire l'esecuzione dell'allontanamento, era inoltre stata ordinata la sua carcerazione per un periodo massimo di sei settimane.

Chiamato in causa da un ricorso, il Tribunale amministrativo federale (TAF) aveva impiegato due settimane per esaminare la legalità della carcerazione, un periodo che il TF considera troppo lungo. Il richiedente asilo è stato trasferito in Bulgaria il 22 marzo scorso.

Nella sentenza pubblicata oggi, il TF accoglie parzialmente il ricorso del cittadino afgano. L'uomo - rileva - è stato incarcerato a torto: "il fatto che una persona abbia già formulato una domanda d'asilo in un altro Stato non costituisce un motivo sufficiente per una sua carcerazione in base all'accordo di Dublino", precisa.

Per giustificare una detenzione amministrativa "è necessario che vi siano concreti indizi riguardo all'esistenza di un notevole pericolo che la persona si renda irreperibile".

Non è inoltre normale che il cittadino afgano abbia dovuto aspettare circa due settimane prima che il TAF decidesse dell'esito del suo ricorso. In base alla Costituzione federale e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nel caso di una prima verifica giudiziale della loro incarcerazione "le persone hanno diritto alla verifica della legalità della misura privativa della libertà in tempi brevi".

"Nei casi in cui trova applicazione l'accordo di Dublino - conclude il TF - occorre di massima considerare che una decisione dev'essere presa entro 96 ore".

 

 

 

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