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GIURAUccise un pedone sulle strisce, respinto il ricorso

09.06.21 - 13:17
La pena di 35 mesi di detenzione, di cui 17 da scontare, è stata confermata dal Tribunale federale.
Tipress (archivio)
Fonte Ats
Uccise un pedone sulle strisce, respinto il ricorso
La pena di 35 mesi di detenzione, di cui 17 da scontare, è stata confermata dal Tribunale federale.
Il 26enne responsabile dell'incidente era sotto l'influsso dell'alcol e circolava sopra il limite di velocità. La vittima aveva 21 anni.

MURIAUX - Il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso di un conducente che aveva ucciso un 21enne su un passaggio pedonale a Muriaux, Canton Giura, nel novembre 2016. La pena di 35 mesi, di cui 17 da scontare, inflittagli dal Tribunale cantonale giurassiano per omicidio colposo e lesioni personali è così definitiva.

I fatti - Il dramma si era verificato il 12 novembre 2016 verso l'una di notte. Il conducente all'epoca 26enne, al volante della sua vettura, aveva travolto il giovane, che stava attraversando le strisce pedonali con un'amica per recarsi alla fermata dell'autobus. Nello scontro, il corpo del 21enne era stato proiettato a una cinquantina di metri di distanza. L'automobilista, dopo essersi fermato e aver guardato brevemente in direzione del luogo dell'incidente, aveva proseguito il tragitto fino al domicilio dei genitori, dove la polizia l'aveva rintracciato qualche ora più tardi.

Alcol e velocità - L'inchiesta ha stabilito che il conducente aveva trascorso la fine della serata in un bar ed era sotto l'influsso dell'alcool. Inoltre, la vettura guidata dal 26enne viaggiava a 80 km/h in un tratto in cui la velocità massima consentita era di 60 km/h. In seconda istanza, il Tribunale cantonale aveva inasprito la pena da 30 a 35 mesi, di cui 18 con la condizionale per un periodo di cinque anni.

Pena contestata - In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale ha respinto il ricorso con il quale il conducente contestava la condanna. Il TF ha ricordato che la giustizia giurassiana aveva inasprito la pena in seconda istanza a causa della tendenza del ricorrente a minimizzare la gravità dei fatti nonché per il suo comportamento dopo l'incidente e durante il procedimento.

Piede pesante - Secondo i giudici losannesi, il solo fatto che il ricorrente non avesse avuto precedenti nel periodo tra l'ottenimento della patente nel 2010 e l'incidente del 2016 non è una giustificazione pertinente. Taluni indizi suggeriscono, invece, che il 26enne avesse una propensione per la velocità. Un testimone lo ha descritto come «un cane pazzo al volante».

Denunciato nel 2019 - La Corte di diritto penale del TF sottolinea inoltre come il conducente era stato denunciato nel 2019 nel canton Neuchâtel per guida in stato di ebrezza qualificata a soli cinque mesi dalla sua condanna in prima istanza. Stando ai giudici losannesi, il Tribunale cantonale giurassiano ha inflitto a giusta ragione in seconda istanza, nel marzo 2020, una pena più severa anziché una pena pecuniaria.

La conferma - Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso contro la condanna a una pena parzialmente da scontare. Ha ricordato che una pena completamente con la condizionale è possibile soltanto per condanne a due anni al massimo. Nella fattispecie sussisteva inoltre un rischio di recidiva, vista la denuncia del 2019.

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