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BERNASchianto dell'F/A-18 sul Susten, si indaga per omicidio colposo

07.04.20 - 08:27
Avviate le istruzioni preparatorie nei confronti del controllore di volo e del secondo pilota
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Schianto dell'F/A-18 sul Susten, si indaga per omicidio colposo
Avviate le istruzioni preparatorie nei confronti del controllore di volo e del secondo pilota

BERNA - Lo schianto dell’F/A-18 nella regione del Susten, avvenuto il 29 agosto 2016, è stato presumibilmente causato da un errore del controllore di volo, che aveva indicato un’altitudine sbagliata. Altri fattori potrebbero aver giocato un ruolo di concausa nell’incidente. Nei confronti del controllore di volo e del secondo pilota della pattuglia è stata avviata un’istruzione preparatoria e si indaga per omicidio colposo. Queste, in sintesi, le conclusioni dell'inchiesta portata avanti dalla Giustizia militare.

I fatti - Il 29 agosto 2016 un F/A-18 C Hornet delle Forze aeree svizzere si è schiantato contro il fianco ovest dell’Hinter Tierberg, nella regione del passo del Susten. Il pilota è perito nell’incidente e il velivolo è andato completamente distrutto nel violentissimo schianto.

Il giorno stesso dell’incidente il comandante di corpo Aldo C. Schellenberg, allora comandante delle Forze aeree, ha ordinato l’assunzione preliminare delle prove, alfine di chiarire i fatti e di accertare se sussistessero i presupposti per ordinare un’istruzione preparatoria.

L'incidente - Come indicato dai giudici istruttori nel loro rapporto finale, l’incidente si è verificato nell’ambito di un allenamento al combattimento aereo. Poco dopo il decollo della pattuglia composta da due velivoli dall’aerodromo militare di Meiringen, il pilota che in seguito sarebbe perito nello schianto aveva cercato di stabilire il contatto radar con il velivolo del pilota che lo precedeva (leader), in modo da poterlo seguire per mezzo del radar, non riuscendo però a effettuare questa operazione.

Le cause presunte - Secondo le conclusioni dell’inchiesta, infatti, il velivolo del leader, deviando temporaneamente dalle prescrizioni standard per il volo di salita, era, nel modo di ricerca selezionato, probabilmente fuori dalla zona di rilevamento del radar del secondo velivolo (trailer). In seguito, il pilota del trailer si è messo in contatto con il controllore di volo di Meiringen per ricevere ulteriori ordini. Quest’ultimo gli ha ordinato di salire a una quota di 10 000 piedi (3048 m s.l.m.). Il pilota ha eseguito gli ordini del controllore di volo. 58 secondi dopo quest’ultima comunicazione, il pilota si è schiantato sul fianco ovest dell’Hinter Tierberg, a 3319 metri di quota, circa 11 metri sotto la cresta, rimanendo ucciso sul colpo. Il velivolo è andato completamente distrutto.

Secondo le prescrizioni vigenti, la quota minima di volo per il volo strumentale nel settore in cui è avvenuto l’incidente è di 15 000 piedi (4572 m s.l.m.). Presumibilmente il controllore di volo ha dunque indicato al pilota un’altitudine troppo bassa. Altri fattori di natura tecnica potrebbero aver svolto un ruolo di concausa nella dinamica dell’incidente. Una causa ulteriore potrebbe risiedere nel fatto che il leader non ha seguito integralmente le prescrizioni standard previste per il volo di salita.

I giudici istruttori giungono alla conclusione che durante la fase di decollo il pilota poi perito nello schianto non abbia potuto stabilire il contatto radar con il leader, che sulla base degli ordini del controllore di volo sia salito ad una quota di 10 000 piedi e che in seguito si sia schiantato in volo controllato sul fianco ovest della cresta a sud dell’Hinter Tierberg.

Omicidio colposo - Alla luce delle conclusioni dell’inchiesta, vi è un ragionevole sospetto che sussistano gli estremi per agire nei confronti del controllore di volo di Skyguide SA per omicidio colposo (art. 120 del Codice penale militare, CPM) e perturbamento della circolazione pubblica (art. 169a CPM). I giudici istruttori hanno chiesto pertanto all’uditore in capo di ordinare l’istruzione preparatoria nei confronti del controllore di volo.

Inoltre, non si può escludere a priori che il comportamento del leader, che non ha rispettato integralmente le prescrizioni standard previste per il volo di salita, sia stato una concausa dell’incidente. Sussiste quindi un sospetto sufficiente che il leader abbia commesso il reato di inosservanza di prescrizioni di servizio (art. 72 CPM), abuso e sperpero di materiali (art. 73 CPM) e omicidio colposo (art. 120 CPM). Per questa ragione, i giudici istruttori hanno chiesto al comandante che ha ordinato l’assunzione preliminare delle prove di ordinare anche un’istruzione preparatoria nei confronti del leader.

Nell’ambito di tali istruzioni preparatorie si esaminerà concretamente se le suddette fattispecie sono effettivamente adempiute. Per gli accusati vale la presunzione di innocenza.

L’uditore in capo, brigadiere Stefan Flachsmann, e il capo del Comando Operazioni, comandante di corpo Aldo C. Schellenberg, hanno accolto le istanze dei giudici istruttori.

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