Una dichiarazione esplicita della specie animale, della sua origine e della sua provenienza permetterà al consumatore di essere informato in modo trasparente e di poter decidere se vuole acquistare o meno il prodotto, afferma una nota dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV), che funge da organo di controllo.
La definizione di pelliccia, che in passato comprendeva solo la pelliccia di animali selvatici, è stata estesa anche a quella di alcuni animali domestici, ad eccezione di equini, bovini, suini, ovini e caprini. È compresa anche la pelliccia dei conigli domestici.
La nuova ordinanza adempie la mozione di Tiana Moser (Verdi/ZH) "Obbligo di dichiarazione delle pellicce", trasmessa dal parlamento nel 2009. Ha incaricato il Consiglio federale di modificare le basi legali per introdurre l'obbligo di dichiarazione in questo settore. La Svizzera è il Paese pioniere in questa materia, dato che l'identificazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria non è obbligatoria nell'UE.