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LUCERNARicorso dell'AVS inutile, Il tribunale da retta alla massaggiatrice shiatsu

09.02.23 - 12:20
Alla terapeuta era stata negata l'indennità per perdita di guadagno a causa della misura del telelavoro non imposta dalle Autorità
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Fonte ats
Ricorso dell'AVS inutile, Il tribunale da retta alla massaggiatrice shiatsu
Alla terapeuta era stata negata l'indennità per perdita di guadagno a causa della misura del telelavoro non imposta dalle Autorità

LUCERNA - Il Tribunale federale (TF) ha concesso a una massaggiatrice shiatsu l'indennità per perdita di guadagno (IPG) in conformità all'Ordinanza Covid 19 e il relativo obbligo al telelavoro, dopo che in precedenza la cassa AVS vodese aveva negato alla terapeuta tale diritto.

La terapista, che da dieci anni offriva le proprie prestazioni al personale di una scuola nel canton Vaud, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2021 era stata costretta a ridurre drasticamente alla sua attività, visto che pressapoco la metà del personale scolastico si trovava in telelavoro.

La professionista aveva inoltrato alla cassa AVS cantonale una richiesta per l'ottenimento dell'indennità prevista dalle direttive introdotte dalla Confederazione a seguito della Pandemia. Secondo una sentenza del Tribunale federale (TF) pubblicata oggi, le autorità vodesi avevano respinto la domanda della massaggiatrice nell'ottobre del 2021.

La cassa cantonale aveva ritenuto che il telelavoro introdotto dalla scuola non fosse stata una misura imposta da un'autorità pubblica. Questa decisione era stata revocata dal Tribunale cantonale vodese. Sostenuta dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), la cassa cantonale AVS ha poi presentato un ricorso al TF, il quale ora ha dato ragione al Tribunale cantonale.

La terza istanza ha ritenuto legittima la decisione presa all'epoca dall'istituto scolastico di considerare il telelavoro obbligatorio per tutte le funzioni che non richiedessero necessariamente la presenza fisica nel campus anche dopo l'abrogazione dell'obbligo previsto dall'ordinanza Covid 19 del 26 giugno 2021, in quanto per il periodo seguente, tale misura era stata ancora fortemente raccomandata dal Consiglio federale.

Pertanto, anche se il telelavoro non era più considerato un obbligo, veniva comunque vista come una misura di contenimento stabilita dalla Confederazione. Nelle sue considerazioni, il TF ha ricordato che l'Ordinanza Covid 19 prevede anche un diritto ad un'indennità per i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti dalle restrizioni.

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COMMENTI
 

Luca 68 1 anno fa su tio
sono tante le persone che hanno avuto problemi simili, e tante a causa di decisioni ingiuste da parte della cassa si sono trovate senza soldi e senza un entrata, ma le fatture sono sempre arrivate. è una vergogna per un paese ricco come la svizzera
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