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SVIZZERAIl Tribunale Federale: «Swisscom deve rispettare il divieto della COMCO»

29.11.22 - 22:09
La decisione, lo ricordiamo, è legata alla questione della fibra ottica
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Fonte ats
Il Tribunale Federale: «Swisscom deve rispettare il divieto della COMCO»
La decisione, lo ricordiamo, è legata alla questione della fibra ottica

SAN GALLO - Swisscom deve rispettare la decisione della Commissione della concorrenza (COMCO) che le vieta di proseguire per ora la sua strategia di ampliamento della rete in fibra ottica. Lo ha sentenziato il Tribunale federale (TF) ritenendo che la decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) non sia arbitraria.

Nel febbraio 2020 Swisscom, che è l'unica responsabile della costruzione della rete, ha presentato la sua nuova strategia, che prevede di estendere la rete con un modello monofibra e non a quattro fibre. In tal modo gli altri operatori di telecomunicazioni non potrebbero ottenere direttamente un accesso fisico tra la centrale di collegamento di Swisscom e l'allacciamento di un abbonato.

Contro la deviazione dallo standard concordato dal settore, la società zurighese Init7 aveva presentato nel settembre 2020 una denuncia alla COMCO. Quest'ultima ha quindi aperto un'indagine nel dicembre seguente e imposto uno stop temporaneo dell'ampliamento della rete, decisione contro cui Swisscom ha interposto ricorso nel gennaio 2021. Nell'ottobre dello scorso anno il TAF ha confermato le misure emesse dalla Commissione.

In una sentenza pubblicata stasera, i giudici losannesi respingono a loro volta il ricorso di Swisscom, ricordando che il loro esame delle misure provvisorie è limitato alla violazione dei diritti costituzionali, in particolare il divieto dell'arbitrio.

In questo senso non pare «manifestamente insostenibile» di ordinare, in virtù della legge sui cartelli, misure provvisorie nel quadro dello sviluppo della rete in fibra ottica, ritiene la Seconda Corte di diritto pubblico.

Inoltre, non è nemmeno insostenibile la conclusione dell'istanza precedente secondo cui le condizioni per l'adozione delle misure provvisorie erano date. In effetti, senza tali misure sussisterebbe un rischio difficilmente rimediabile per il buon funzionamento della concorrenza.

Infine il TAF non ha fatto prova d'arbitrio considerando che il divieto temporaneo fosse proporzionato: i giudici sangallesi potevano considerare che ci fosse un interesse pubblico preponderante a garantire un accesso alla rete a fibra ottica che non fosse né discriminatorio né monopolistico.

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