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SVIZZERA«I passeggeri dovrebbero avere più diritti»

02.07.19 - 16:09
La nuova ordinanza per la legge sulle ferrovie, posta in consultazione oggi, prevede in particolare «risarcimenti finanziari in caso di consistenti ritardi»
Tipress (archivio)
«I passeggeri dovrebbero avere più diritti»
La nuova ordinanza per la legge sulle ferrovie, posta in consultazione oggi, prevede in particolare «risarcimenti finanziari in caso di consistenti ritardi»

BERNA - I viaggiatori  nel trasporto pubblico in futuro dovrebbero avere più diritti; in particolare risarcimenti finanziari in caso di consistenti ritardi. È quanto prevede una delle modifiche delle ordinanze per la legge sulle ferrovie poste in consultazione oggi.

In settembre il Parlamento ha approvato la legge federale sull'Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF). Seguono ora le proposte governative per gli adeguamenti delle ordinanze, che vogliono garantire trasparenza e assenza di discriminazione, precisa un comunicato odierno del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). La procedura di consultazione terminerà il 24 ottobre. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni, analoghe a quelle dell'UE, è prevista per la metà del 2020.

Oltre all'OIF le modifiche interessano anche i nuovi diritti degli utenti dei trasporti pubblici che potranno richiedere un risarcimento finanziario in caso di gravi ritardi o soppressioni di corse.

In concreto, se non ha più senso compiere il viaggio i passeggeri possono rinunciarvi prima della partenza e ottenere il rimborso integrale del prezzo del trasporto. Se già partiti, possono ritornare al punto di partenza senza spese supplementari e ottenere il rimborso integrale del biglietto oppure rinunciare alla prosecuzione del viaggio ottenendo un rimborso proporzionale del prezzo del trasporto.

Se invece il passeggero prosegue il viaggio nonostante gli inconvenienti non gli spetta un rimborso ma, per ritardi a destinazione di oltre un'ora, avrà diritto a un indennizzo. Questo ammonterà ad almeno un quarto del prezzo del biglietto per ritardi superiori a un'ora, e ad almeno la metà per ritardi di oltre due ore.

Di regola le imprese di trasporto dovranno versare l'indennizzo entro 30 giorni dalla richiesta: può essere anche sotto forma di buoni viaggio purché offrano ampia durata e possibilità di scelta della destinazione.

Il diritto all'indennizzo vale anche in caso di frana, ma solo per importi di almeno 20 franchi per ritardi di oltre due ore o di almeno 40 franchi per ritardi compresi tra una e due ore.

Nei casi di ritardo superiore a 60 minuti le imprese di trasporto devono offrire ai viaggiatori bevande e pasti, se disponibili a bordo o in stazione.

Anche chi ha un abbonamento potrà richiedere un indennizzo proporzionale, nelle condizioni definite delle imprese e valutate caso per caso.

Sono previste regole anche nel servizio di linea internazionale con autobus (a lunga percorrenza), ma solo per ritardi alla partenza di almeno due ore.

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