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L'OSPITEIl breve passo tra bullismo e cyberbullismo

04.02.21 - 16:40
Avvocato Michela Ferrati, associazione Ti Rispetto
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Il breve passo tra bullismo e cyberbullismo
Avvocato Michela Ferrati, associazione Ti Rispetto

LUGANO - Quando si parla di bullismo spesso, purtroppo, alcuni tendono a sminuire l’importanza di certe condotte prevaricatrici, fisicamente e psicologicamente, ritenendo che si tratti di un fenomeno sempre esistito. Il bullismo veniva ritenuto un evento riguardante “cose da ragazzi” e come tale andasse “risolto”. Il bullizzato veniva considerato un “debole” e la risposta consigliata dagli adulti era quella di reagire, farsi valere con forza. Fortunatamente l’evoluzione delle scienze pedagogiche ha insegnato come questa non sia la risposta corretta e come, diversamente, il bullo (e non la vittima) nasconda gravi problemi educativi e relazionali.

IL DOLORE CHE SCORRE NELLA RETE: IL CYBERBULLISMO

Ulteriore distinzione rispetto al passato è dato dalle interazioni nei social che rendono “fluida” ed a “diffusione istantanea” un’eventuale condotta bullizzante. Il danno che il bullo provoca alla sua vittima viene enfatizzato e moltiplicato nella sua portata lesiva. La diffusione via social di un video che ritrae un ragazzo aggredito dal bullo, lo ridicolizza e denigra davanti a un numero potenzialmente infinito di persone. Oltretutto diventa difficilmente cancellabile potendo essere salvato in qualsiasi device, rimesso in rete o condiviso. La vittima non solo ha una sofferenza nella vita reale, ma perde ogni forma di protezione, nemmeno fra le mura domestiche, dato che l’attacco è h24 e proviene da ovunque. Il bullizzato perde ogni punto di riferimento e si trova soggiogato da un punto di vista psicologico: depressione, perdita del sonno e, nei casi più gravi, arriva a togliersi la vita (come il caso tristemente noto di Céline, morta nell’ agosto del 2017 a 13 anni).

Il bullo, come anche colui che concorre nella diffamazione mediante l’utilizzo dei social, si sente deresponsabilizzato: l’assenza di un approccio fisico richiede meno coraggio e alcuni distinguono la realtà virtuale da quella offline senza comprendere che quelle azioni provocano effetti soprattutto nella vita reale. Non provano empatia per la vittima, sono indifferenti.

UN FENOMENO IN CONTINUA ESPANSIONE

La crescente disponibilità di nuove tecnologie ha portato a un aumento esponenziale dei casi di cyberbullismo in Europa. Secondo lo studio James della Zhaw del 2018 in Svizzera circa il 20% dei giovani è stato vittima di cyberbullismo, mentre secondo le rilevazioni del 2020 il 44% risulta aver ricevuto molestie sessuali indesiderate.

COME DIFENDERSI

Il Cyberbullismo o Cyber Mobbing può avere effetti devastanti sulla vita di chiunque (a maggior ragione sui minori, notoriamente meno strutturati da un punto di vista psicologico). Solo un sostegno educativo e una campagna di sensibilizzazione possono aiutare a prevenire il fenomeno. Da oltre un decennio il Consiglio Federale segue con attenzione il problema del mobbing elettronico dando avvio a programmi nazionali per la protezione della Gioventù.

Gli strumenti offerti dalle Istituzioni sono preziosi, ma elevare l’asticella dell’attenzione in famiglia è la più efficiente strategia. Osservare i comportamenti dei figli senza chiudere gli occhi davanti al fatto che potrebbero essere rispettivamente vittima o bullo. Incoraggiarli a parlare e fornire, anche mediante il supporto di terzi, competenze multimediali sui pericoli della rete. Non esitare a chiedere aiuto alle istituzioni o ad associazioni quale TI RISPETTO, formate da Professionisti in grado di darvi supporto e consigli pratici. Nei casi più gravi, portare a conoscenza dell’Autorità di Polizia possibili fatti di reato, raccogliendo le prove (screenshot, chat, testimoni, video..).

LE RISPOSTE DEL LEGISLATORE CONTENUTE NEL CODICE PENALE

Il 7 Febbraio, nella giornata internazionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo, ci si pone l’interrogativo di quale sia la risposta del legislatore a questo tipo di fenomeno. Diversamente da altri Stati in Svizzera non è previsto il reato di Cyberbullismo né viene in qualche modo definito. Ad esempio nel Codice Penale Austriaco dal 2016, rubricato come “Molestie continue tramite un sistema di telecomunicazioni o computer”, il cyberbullismo nei casi non aggravati è punito con una pena detentiva fino a un anno o 720 aliquote giornaliere.

Nel Paese Elvetico la sua caratterizzazione varia a seconda del Cantone. Dalla Divisione delle Istituzioni, Polizia Cantonale Canton Ticino viene definito come quella condotta che “si attua diffondendo in Internet informazioni false su una persona, inviando fotografie imbarazzanti, modificando fotografie e mettendole in rete, molestando, minacciando o addirittura ricattando una persona tramite e-mail, chat o nei social senza doversi confrontare fisicamente con la vittima”.

Pertanto la punizione di azioni cyberbullizzanti avviene mediante l’applicazione di altre fattispecie: hackeraggio di password, acquisizione illecita di dati, danneggiamento di dati estorsione, diffamazione, calunnia, ingiuria, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini, sottrazione di dati personali, minaccia, coazione.

Notate che le condotte dei reati sopra indicati sono solo in parte sovrapponibili alla condotta del Cyberbullo. Del pari le pronunce giurisprudenziali sul tema sono abbastanza isolate per il timore della vittima nel denunciare i bulli, non percependolo come reato. Sulla necessità di introdurre il reato di cyberbullismo vi è una contrapposizione anche se i più ritengono che non vi sia un vuoto normativo essendo possibile comunque attuare la punizione nel concreto attraverso altre fattispecie di reato già tipicizzate.

I sostenitori di una norma penale contro il cyberbullismo ritengono invece che la previsione di uno specifico reato aiuterebbe la vittima a ottenere più protezione (quantomeno vi sarebbe una definizione uniforme della condotta) e dall’altro lato renderebbe più consapevoli gli autori delle conseguenze dei loro atti. Questa seconda tesi risulta a mio parare preferibile poiché non vi incompatibilità fra la tipizzazione di una condotta che si sta diffondendo e la necessità di mettere in campo una serie di strategie preventive per evitare il fenomeno. Il ricorso allo strumento penale, specie nei confronti dei minori, è e rimane sempre l’extrema ratio.

In ogni caso, qualunque sia la scelta del legislatore penale, restano da disciplinare con maggiore specificità le azioni che possono essere intraprese nei confronti dei gestori dei social media. La legge Austriaca e quella Italiana prevedono meccanismi di denuncia e di rimozione dei contenuti lesivi con una procedura semplificata con addirittura gravi sanzioni nel caso di inottemperanza.

Questo sicuramente potrebbe essere un ulteriore passo che lo Stato Federale potrebbe valutare per contrastare il fenomeno del cyberbullismo.

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