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FRIBURGOBallottaggio a Friburgo, Rime contro Levrat?

21.10.15 - 11:33
Ballottaggio a Friburgo, Rime contro Levrat?

FRIBURGO - Per i costi delle cure prestate fuori dal cantone di residenza manca un disciplinamento preciso. Ne è convinto il Consiglio federale che in un rapporto trasmesso oggi al Parlamento illustra le possibili soluzioni, in particolare su chi debba assumersi il finanziamento residuo, ossia quegli aggravi non coperti dall'assicurazione. Il Governo rinuncia tuttavia a una proposta di legge, visto che le Camere stanno già cercando una soluzione.

Secondo un progetto della Commissione della sicurezza sociale del Consiglio degli Stati, il cantone di domicilio dovrebbe assumersi parte dei costi non coperti dall'assicurazione malattie, per le cure prodigate ai propri pazienti ricoverati in strutture extracantonali.

Dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento sul finanziamento delle cure, il primo gennaio 2011, persistono infatti problemi per le prestazioni fornite dalle case di cura medicalizzate ubicate fuori dal cantone di domicilio.

Secondo la legge, la ripartizione dei costi per una degenza in case di cura o per cure ambulatoriali avviene nel modo seguente: l'assicurazione obbligatoria versa un contributo stabilito a seconda della necessità di cure, l'assicurato al massimo il 20% del contributo più elevato fissato dal Consiglio federale, mentre i cantoni sono responsabili del cosiddetto finanziamento residuo.

La prassi diverge tuttavia da un cantone all'altro: la maggioranza segue già la regola prevista dal progetto della commissione degli Stati, ossia che responsabile è sempre il cantone in cui l'assicurato risiedeva prima del ricovero nella casa di cura. Il cambiamento di domicilio al momento del ricovero non influisce sulla responsabilità del finanziamento residuo. In questo modo si evita di svantaggiare finanziariamente i cantoni che dispongono di un numero di posti in case di cura superiore a quello necessario ai loro abitanti. Inoltre, il finanziamento residuo dei costi di cura è a carico dello stesso cantone che paga le prestazioni complementari.

In dieci cantoni, invece, la responsabilità del finanziamento è determinata unicamente in funzione del "domicilio attuale dell'assicurato". Per domicilio si intende il luogo in cui una persona dimora per un certo tempo creando relazioni strette con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Pertanto i costi di cura e i costi ospedalieri sono addebitati al medesimo cantone, ma in tal modo l'assicurato ottiene talvolta prestazioni da un cantone in cui non è stato soggetto a tassazione sino al suo ricovero in casa di cura.

Per il Consiglio federale, non c'è una soluzione perfetta. Secondo il progetto della commissione degli Stati, ogni cantone rimane libero di fissare l'ammontare del finanziamento residuo secondo le proprie normative. La commissione fa in ogni caso notare che non in tutti i casi gli importi messi a disposizione dei cantoni di provenienza copriranno i costi della degenza in una casa di cura extracantonale.

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