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SVIZZERAAsilante omosessuale, nessun pericolo in Sierra Leone

18.01.18 - 14:43
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso contro l’espulsione dalla Svizzera
Keystone
Asilante omosessuale, nessun pericolo in Sierra Leone
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso contro l’espulsione dalla Svizzera

 

STRASBURGO - La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sostiene la decisione delle autorità svizzere secondo le quali un richiedente asilo omosessuale della Sierra Leone dovrebbe tornare nel suo Paese d'origine. I giudici hanno ritenuto poco credibili le ragioni dell'uomo secondo cui in Sierra Leone sarebbe in pericolo a causa del suo orientamento sessuale.

L'uomo è giunto in Svizzera nel 2012 e ha depositato una richiesta d'asilo. Ascoltato due volte dall'Ufficio federale della migrazione (UFM), divenuto poi Segreteria di Stato della migrazione (SEM), la sua domanda è stata respinta nel 2014.

La SEM riteneva poco convincenti le dichiarazioni del richiedente asilo relative alla sua omosessualità. L'uomo affermava anche di aver operato in una organizzazione LGBTI (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Intersessuali) nel suo Paese, affermazioni che la SEM aveva definito stereotipe e artificiali.

Infine la SEM stimava che ammesso che l'uomo sia realmente omosessuale non rischierebbe automaticamente di essere perseguito dal momento che la legge che vieta atti sessuali tra uomini in vigore in Sierra Leone non è applicata nella pratica.

Nessun rischio di persecuzione - Il ricorso del richiedente asilo della Sierra Leone al Tribunale amministrativo federale (TAF) era stato respinto per ragioni simili. I giudici di San Gallo stimavano che nessun indizio obiettivo permetteva di attestare un rischio di persecuzione. Le affermazioni riguardo a un arresto e a una pena detentiva erano poco realistiche.

Coscienti della difficoltà per il ricorrente di sostenere le sue dichiarazioni, i giudici ritengono comunque che non presenta sufficienti elementi che dimostrino il fatto che sarebbe esposto a un rischio reale.

Il richiedente non ha fornito documenti che attestino che sia stato in detenzione in seguito a una manifestazione che sosteneva il diritto al matrimonio degli omosessuali. Inoltre non ha provato la sua militanza LGBTI.

In queste condizioni la Corte conclude che non esistono motivi seri di credere che sarebbe esposto a rischi reali di trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in caso di rinvio in Sierra Leone. La richiesta è stata quindi respinta.

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