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L'OSPITESì all'iniziativa Marche Blanche, per una vera difesa dei nostri fanciulli

12.05.14 - 08:58
Amanda Rückert, Deputata in Gran Consiglio per la Lega dei Ticinesi
Ti Press
Sì all'iniziativa Marche Blanche, per una vera difesa dei nostri fanciulli
Amanda Rückert, Deputata in Gran Consiglio per la Lega dei Ticinesi

Il reato di pedofilia è sicuramente uno dei peggiori che esistano. La pedofilia ci disgusta tutti ed ogni volta che veniamo a conoscenza di reati sessuali nei confronti di fanciulli, tutti vorremmo vedere applicate ai pedofili le pene più severe possibili. Anche per me vale il discorso della tolleranza zero nei confronti di chi abusa di creature innocenti e indifese, per questo sostengo convinta l’iniziativa promossa da Marche Blanche in votazione il prossimo 18 maggio.  

I pedofili, assieme ai piromani, sono secondo numerose statistiche criminologiche, i criminali con il più alto tasso di recidiva. Curare e reintegrare un pedofilo nella società è possibile? Non lo so e non ho le necessarie competenze per esprimermi in merito. Ritengo però che, oltre a condannare a pene “esemplari” gli squallidi soggetti che abusano dell’innocenza dei minori, anche il vietare loro in modo perpetuo l’esercizio di un’attività professionale o di volontariato con minorenni sia adeguato. Purtroppo non è concretizzabile un assoluto divieto di avvicinamento ai fanciulli e quindi impedire del tutto il rischio di recidiva, ma ritengo che la società non debba rendersi complice di potenziali ricadute di persone incurabili e abbia pertanto il dovere di porre dei solidi paletti dove ciò è possibile.

Non c’è reato più nauseante che quello di compiere atti sessuali su fanciulli o su persone dipendenti e che non possono difendersi. Si tratta di gesti che provocano nelle vittime ferite indelebili, che le condizioneranno per tutta la vita. Gli interessi delle vittime e di potenziali tali vanno pertanto posti ad un livello nettamente superiore rispetto alle pretese della persona condannata per pedofilia. Esistono infatti innumerevoli altre professioni ed attività accessorie, che queste persone possono esercitare e che non prevedono alcun coinvolgimento di bambini o di persone dipendenti. In questo senso, dunque, l’iniziativa è a mio parere perfettamente rispettosa del principio di proporzionalità.

Che la pedofilia sia un crimine orrendo è senza dubbio condiviso da tutti, però gli oppositori all’iniziativa proposta da Marche Blanche ritengono che il quadro legislativo attuale sia già sufficiente. È vero che negli ultimi anni le leggi in materia sono state sostanzialmente inasprite, anche in reazione a terribili casi di pedofilia che si sono verificati e che hanno dimostrato gli evidenti limiti di una legge non sufficientemente severa. È del dicembre 2013 l’ultimo inasprimento del Codice penale votato dalle Camere federali, che prevede l’interdizione - di almeno 10 anni e prologabile dal giudice - di esercitare attività professionali e extraprofessionali per chi è stato condannato per un crimine o un delitto contro minorenni o contro persone particolarmente vulnerabili.

Tale inasprimento legislativo non è sufficiente e, personalmente, porto il mio fermo sostegno alla soluzione promossa da Marche Blanche; più completa e corretta per diverse, semplici, ragioni. Innanzitutto ricordiamo che illustri studi criminologici hanno appurato che i pedofili sono praticamente incurabili e sottoposti ad un rischio di recidiva estremamente elevato. Visto poi che comunque 10 anni, prorogabili in eterno, sono un periodo piuttosto lungo nella vita di una persona, reputo più ragionevole inserire  direttamente l’interdizione a vita all’esercizio di attività con fanciulli, piuttosto che introdurre un meccanismo oneroso e complicato che impone ad un’autorità giudiziaria di riconsiderare il caso periodicamente. A che pro, poi? Forse perché un pedofilo condannato non vede l’ora di tornare a lavorare con dei bambini? Francamente mi preoccuperei assai se sapessi che una persona condannata, dopo 10 anni di interdizione, immediatamente dopo la revoca della misura, torni, ad esempio, a fare il monitore dei lupetti. 

In secondo luogo, l’enorme limite delle modifiche proposte dal Parlamento consiste nel fatto che l’interdizione andrebbe a colpire unicamente le persone condannate a pene detentive superiori ai sei mesi. I fatti di cronaca però insegnano che vi sono anche casi di persone che si sono rese colpevoli di reati di pedofilia e che vengono condannate a pene detentive sospese o comunque minori di sei mesi. Certamente il procedimento penale fa il suo corso e non voglio criticare le sentenze di Corti penali che prendono le loro decisioni valutando numerosi elementi. Ritengo però che qualsiasi reato contro un fanciullo sia grave, indipendentemente dalla pena. E non solo l’atto sessuale completo, ma anche il semplice sfioramento delle parti intime o il palpeggiamento possono provocare traumi indelebili nelle vittime. Pertanto, la misura di divieto all’esercizio di attività professionali ed extraprofessionali deve dirigersi contro a qualsiasi criminale che si macchia di un reato tanto orrendo e non solamente contro quelli che una Corte penale, per una ragione o per l’altra, ha reputato meritare di una pena detentiva superiore ai sei mesi.

Ammetto infine di aver avuto dubbi unicamente riguardo all’aspetto “amori giovanili”. La legge già oggi punisce chiunque compia atti sessuali con una persona minore di sedici anni e con la quale abbia una differenza d’età superiore ai tre anni. Pertanto, un ragazzo di 19 anni, anche se innamorato corrisposto e fidanzato con una ragazza di quasi 16 è punibile e, quindi non potrebbe più fare il maestro o allenare sui campi da calcio? Credo che qualsiasi cosa debba essere affrontata con le debite proporzioni e che proporre questo argomento per opporsi all’iniziativa sia alquanto fuorviante. Innanzitutto se il colpevole, al momento dell’atto non aveva ancora compiuto vent’anni e sussistono circostanze particolari, l’autorità può prescindere dal procedimento penale. La casistica di condanne di questo genere è comunque vicina allo zero e in ogni caso, in sede di allestimento di legge di applicazione, potrà senz’altro essere regolamentato in modo impeccabile anche il caso della cosidetta Jugendliebe.

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