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ITALIAInsetti da mangiare anche in Italia?  

18.08.17 - 15:17
Se qualcuno vuole commercializzare 'novel food' in Europa potrà trovare meno difficoltà in futuro
Keystone
Insetti da mangiare anche in Italia?  
Se qualcuno vuole commercializzare 'novel food' in Europa potrà trovare meno difficoltà in futuro

ROMA - In Svizzera, dalla prossima settimana, sarà in vendita sugli scaffali dei supermercati cibo composto da insetti destinati all'alimentazione. Una decisione che la Confederazione, in quanto Paese non membro Ue, ha potuto deliberare in autonomia «senza dover rispettare le direttive comunitarie dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa)», spiega all'agenzia di stampa AdnKronos Salute Bruno Scarpa, direttore dell'Ufficio alimenti particolari, integratori e nuovi alimenti del ministero italiano della Salute.

«I cosiddetti 'novel food', o nuovi alimenti, nei quali rientrano anche gli insetti a scopo alimentare - specifica Scarpa - sono disciplinati in Europa fin dal 1997 tramite il Regolamento 258, che stabilisce il principio in base al quale un prodotto non può essere immesso sul mercato 'se non è stato utilizzato in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima del 15 maggio 1997'. Tale Regolamento, che all'inizio serviva per gestire gli Ogm, disciplinati ad hoc successivamente, presentava delle criticità che verranno migliorate grazie al nuovo decreto che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2018, il 22/83, che lo sostituisce e attualizza».

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, precisa tuttavia l'esperto, non significa che automaticamente in Italia dal 2018 gli insetti saranno sugli scaffali dei supermercati come in Svizzera.

«Ad oggi - ricorda Scarpa - se qualcuno vuole commercializzare 'novel food' in Europa, deve applicare la normativa che prevede una valutazione dello Stato membro, per la quale è richiesto un ulteriore parere dell'Efsa, che provvede poi a trasmettere una relazione agli altri Stati membri per raccogliere eventuali osservazioni o obiezioni motivate. Il richiedente è tenuto a rispondere alle obiezioni; i nuovi dati prodotti sono di nuovo valutati e, se non ritenuti sufficienti, si acquisisce il parere dell'Efsa. L'atto finale è una decisione di autorizzazione, oppure di diniego, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea».
 

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